Cassazione civile, sez. III, 16 marzo 2012, n. 4254
Un istituto bancario stipula un contratto di assicurazione con una determinata compagnia al fine di assicurare i propri clienti contro gli infortuni. Lâart. 5 delle condizioni di assicurazione allegate alla polizza disponeva testualmente che âlâammontare dellâindennizzo ⌠è pari alla somma assicurata, con il massimo di ÂŁ50 milioni per ogni rapporto. Qualora risultino in essere piĂš rapporti intestati alla medesima persona, la somma degli indennizzi non potrĂ essere superiore a L. 100 milioniâ.
A seguito della morte di uno dei propri clienti, titolare di piĂš rapporti saldo debitore, la Banca chiedeva la condanna della Nuova Tirrena Spa allâindennizzo corrispondente al saldo debitore e, in subordine, al limite massimo previsto in presenza di piĂš rapporti, sostenendo la vessatorietĂ della clausola che pone un limite quantitativo allâindennizzo pattuito e dunque la relativa nullitĂ , attestata la mancanza di specifica approvazione per iscritto.
Il Tribunale di primo grado, considerando non vessatoria la clausola limitativa dellâindennizzo, emetteva ordinanza di ingiunzione di pagamento ai sensi dellâart. 186 ter cod. proc. civ. rispetto allâimporto massimo previsto nella polizza. Non sentendo accolte le proprie ragioni in appello, lâistituto bancario ricorreva in Cassazione eccependo la vessatorietĂ della clausola in quanto da considerarsi meramente limitativa della responsabilitĂ e di conseguenza tesa ad incidere solo sullâindennizzo, cioè sullâambito oggettivo di responsabilitĂ patrimoniale dellâassicurazione, senza possibilitĂ di qualificarla come clausola volta ad individuare lâoggetto della prestazione dellâassicurazione nellâipotesi del verificarsi dellâevento.
Anche il Supremo Collegio respinge la richiesta attorea, considerando lâargomentazione effettuata dai giudici di merito rispondente alla corretta applicazione del consolidato principio di diritto secondo cui ânel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilitĂ , agli effetti dellâart. 1341 cod. civ. (con conseguente necessitĂ di specifica approvazione preventiva per iscritto), quelle che limitano le conseguenze della colpa o dellâinadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono allâoggetto del contratto â e non sono, perciò, assoggettate al regime previsto dalla suddetta norma â le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, specificano il rischio garantitoâ (ex multis, Cass., sez. III, sent. 8235/2010).
Pertanto, anche nel caso in esame, la Corte respinge la tesi che propende per la vessatorietĂ della suddetta clausola e, di conseguenza, ne ammette la legittimitĂ sul presupposto che la medesima non sia volta a stabilire limitazioni di responsabilitĂ a favore della compagnia di assicurazione ma unicamente ad identificare lâoggetto del contratto.
Cassazione civile, sez. III, 16 marzo 2012, n. 4254






