Cassazione civile, sez. unite, 30 luglio 2021, n. 21983

RC Auto La copertura assicurativa opera anche in caso di circolazione su strada privata. In caso di sinistro spetta l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore

Le Sezioni Unite, a risoluzione di una questione di massima di particolare importanza, hanno affermato che, ai fini dell’operatività della garanzia per responsabilità civile automobilistica, l’art. 122 del codice delle assicurazioni private va interpretato, conformemente alla normativa ed alla giurisprudenza comunitaria, nel senso che la circolazione su aree equiparate alle strade debba intendersi come quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale.
Ne consegue che l’assicurazione della responsabilità civile autoveicoli (r.c.a.) opera, e l’azione diretta verso l’assicuratore spetta, anche quando il sinistro ed il relativo danno sono conseguenza dell’utilizzo dell’auto strade o zone “private”.

Secondo gli Ermellini il criterio discretivo cui assegnare rilievo ai fini della determinazione dell’estensione della copertura assicurativa per la r.c.a. deve dunque rinvenirsi nell’uso del veicolo conforme alla sua funzione abituale.
A tale stregua, per l’assicurato-danneggiante (non anche per i terzi) rimane allora non coperta da assicurazione per la r.c.a. solamente l’ipotesi dell’utilizzazione del veicolo in contesti particolari ed avulsi dal concetto di circolazione sotteso dalla disciplina di cui all’art. 2054 c.c. e alla disciplina posta dal Codice delle Assicurazioni private, non aventi cioè diretta derivazione e specifico collegamento con quella del codice della strada (cfr. Cass., 30/7/1987, n. 6603) concernente l’uso quale mezzo di trasporto, secondo lo scopo che -a prescindere dal tipo di accessibilità del luogo su cui avvenga- “secondo le sue caratteristiche il veicolo stesso può avere” (v. Cass., Sez. Un., 29/4/2015, n. 8620. Cfr. altresì Cass., 29/11/2018, n. 30838; Cass., 19/2/2016, n. 3257; Cass., 21/7/1976, n. 2881). Ipotesi da ravvisarsi essenzialmente nell’utilizzazione di mezzo non rientrante tra i veicoli disciplinati dal codice della strada (v., con riferimento a scontro tra una autovettura ed uno sciatore su pista da sci, Cass., 20/10/2016, n. 21254; Cass., 30/7/1987, n. 6603) ovvero di utilizzazione anomala del veicolo, non conforme alle sue caratteristiche e alla sua funzione abituale, come allorquando venga ad esempio utilizzato come arma per investire e uccidere persone (cfr., da ultimo, Cass., 3/8/2017, n. 19368. Cfr. altresì, con riferimento al danno derivante da fatto doloso a carico del F.G.V.S., Cass., 17/5/1999, n. 4798).

L’interpretazione estensiva nei suindicati termini della nozione di “circolazione” su “aree... equiparate” alle “strade di uso pubblico” di cui all’art. 122 Cod. ass., oltre che costituzionalmente orientata, si appalesa invero conforme al diritto dell’U.E. (e in particolare alla nozione di circolazione posta all’art. 3, paragrafo 1, Direttiva 72/166/CEE secondo cui “Ogni Stato membro adotta tutte le misure appropriate, fatta salva l’applicazione dell’art. 5, affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel suo territorio sia coperta da un’assicurazione.

Art. 2054 Codice Civile
Circolazione di veicoli.

Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.
In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.

Art. 122 Codice delle Assicurazioni private
I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’articolo 2054 del codice civile e dall’articolo 91, comma 2, del codice della strada. Il regolamento, adottato dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell’IVASS, individua la tipologia di veicoli esclusi dall’obbligo di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico.
L’assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.
L’assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall’articolo 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’autorità di pubblica sicurezza. In deroga all’articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del codice civile l’assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell’imposta pagata e del contributo previsto dall’articolo 334.
L’assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente.

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Cassazione civile, sez. unite, 30 luglio 2021, n. 21983