Corte di Giustizia UE, 19 luglio 2012, C. 112-11
Il venditore di viaggi aerei non può includere automaticamente unâassicurazione sullâannullamento del viaggio aereo al momento della vendita di biglietti aerei su Internet in quanto âsupplemento opzionaleâ, lâassicurazione sullâannullamento del viaggio aereo può essere proposta soltanto attraverso unâoperazione esplicita di accettazione (âopt-inâ).
Il regolamento n. 1008/2008 (Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella ComunitĂ ) è diretto, in particolare, a garantire una maggiore trasparenza delle tariffe dei voli in partenza dallâUnione europea. I venditori di biglietti aerei hanno lâobbligo di indicare in qualsiasi momento il âprezzo definitivoâ, cioè la tariffa del volo, nonchĂŠ il complesso delle tasse, dei diritti e dei supplementi indispensabili ai fini di detto volo. I âsupplementi di prezzo opzionaliâ relativi a servizi complementari non obbligatori devono, per parte loro, essere comunicati in modo chiaro allâinizio di qualsiasi procedura di prenotazione e la loro accettazione da parte del cliente deve risultare da unâoperazione esplicita (âopt-inâ).
La societĂ ebookers.com Deutschland gestisce un portale Internet mediante il quale commercializza viaggi aerei. Nel corso della procedura di prenotazione, quando il cliente sceglie un volo determinato, appare, in alto a destra della pagina Internet, sotto il titolo âle vostre effettive spese di viaggioâ, lâindicazione dellâimporto delle spese. Oltre alla tariffa del volo, tale indicazione include anche lâimporto di âtasse e dirittiâ, nonchĂŠ le spese relative ad una âassicurazione sullâannullamentoâ, automaticamente contabilizzate. Il totale di tali spese rappresenta il âprezzo complessivo del viaggioâ. In fondo alla pagina Internet, il cliente viene informato della procedura da seguire per rifiutare lâassicurazione sullâannullamento che è stata automaticamente inclusa. Tale procedura consiste in unâoperazione esplicita di rifiuto (âopt-outâ). Quando il cliente paga dopo aver finalizzato la sua prenotazione, la ebookers.com versa il prezzo del volo alla compagnia aerea, le tasse e i diritti alle autoritĂ competenti, il premio assicurativo alla compagnia dâassicurazione, che è giuridicamente ed economicamente indipendente dalla compagnia aerea.
Unâassociazione tedesca a tutela dei consumatori ha convenuto la ebookers.com dinanzi ai tribunali tedeschi allo scopo di ottenere la cessazione di detta pratica, che consiste nellâincludere automaticamente lâassicurazione sullâannullamento nella tariffa del volo. Ă in tal contesto che lâOberlandesgericht KĂśln (Corte dâappello di Colonia) ha chiesto alla Corte di giustizia di stabilire se i prezzi di tali servizi forniti da terzi, fatturati al cliente dalla societĂ che propone il volo unitamente alla tariffa del volo, sotto forma di un prezzo complessivo, costituiscano âsupplementi di prezzo opzionaliâ, in modo che tali servizi devono essere proposti sulla base di unâoperazione esplicita di accettazione.
La Corte ricorda, anzitutto, che il diritto dellâUnione mira a garantire lâinformazione e la trasparenza dei prezzi dei servizi aerei e contribuisce quindi ad assicurare la tutela del cliente. Essa osserva che i âsupplementi di prezzo opzionaliâ sono relativi ai servizi che completano il servizio aereo stesso. Essi non sono nĂŠ obbligatori nĂŠ indispensabili ai fini del volo e il cliente può scegliere se accettarli o rifiutarli. Ă proprio perchĂŠ il cliente può esercitare tale scelta che il diritto dellâUnione richiede che siffatti supplementi di prezzo debbano essere comunicati in modo chiaro, trasparente e non ambiguo allâinizio di ogni procedura di prenotazione e che essi devono essere oggetto di unâoperazione esplicita di accettazione.
Tale requisito è diretto ad impedire che il cliente sia indotto ad acquistare servizi complementari non indispensabili al volo stesso, a meno che non scelga espressamente di acquistarli e di pagarne il supplemento di prezzo.
La Corte considera, poi, che sarebbe in contrasto con lâobiettivo di tutela del cliente subordinare detta tutela alla circostanza che il servizio opzionale sia fornito da una compagnia aerea oppure, invece, da unâaltra societĂ giuridicamente distinta. Per contro, ciò che importa è che il servizio complementare opzionale e il suo prezzo siano in rapporto con il volo stesso nel contesto della procedura di prenotazione di detto volo.
La Corte risponde che la nozione di âsupplementi di prezzo opzionaliâ include i prezzi, in rapporto con il viaggio aereo, di prestazioni â come unâassicurazione sullâannullamento del viaggio â fornite da una parte diversa dal vettore aereo e fatturate al cliente dal venditore di tale viaggio unitamente alla tariffa del volo, sotto forma di un prezzo complessivo.
Corte di Giustizia UE, 19 luglio 2012, C. 112-11






