Cassazione civile, Sez. I, 22 marzo 2012 n. 4571
Lâex coniuge casalinga può vedersi ridotto lâassegno di mantenimento se ha una potenziale capacitĂ lavorativa. Quando, infatti, si accerta che la beneficiaria è dotata di una specifica qualifica professionale e che il soggetto obbligato ha avuto una diminuzione patrimoniale, è perfettamente legittima la richiesta dellâex marito di ârisparmiareâ sul mantenimento.
Lo ha affermato la prima sezione civile della Cassazione con la sentenza 4571/2012 che ha respinto il ricorso di una donna che si era vista ridurre lâassegno perchĂŠ, pur essendo impossidente e priva di alcuna fonte di reddito, aveva la qualifica di insegnante. Secondo i giudici di merito questa professionalitĂ potenziale le avrebbe consentito di dare lezioni private o collaborare con scuole pubbliche o provate e di non gravare per intero sullâex coniuge.
La Cassazione ha confermato la decisione sostenendo che la donna, sebbene priva di mezzi economici, non si doveva considerare âpure priva per ragioni oggettive di qualsiasi residua capacitĂ lavorativa lucrativa, essendo anche dotata di specifica qualifica professionale
Cassazione civile, Sez. I, 22 marzo 2012 n. 4571






