Cassazione civile, sez. I, 16 luglio 2008, n. 19587
Alle operazioni in conto corrente si applica il principio contenuto nellâart. 1829 c.c., richiamato dallâart. 1857 c.c., secondo cui lâinclusione nel conto di un credito verso un terzo (salvo diversa volontĂ delle parti) si presume fatta con la clausola salvo incasso (o salvo buon fine âs.b.f.â o con riserva di verifica). In tale caso, se il credito non è soddisfatto, il ricevente ha la scelta di agire per la riscossione o di eliminare la partita dal conto reintegrando nelle sue ragioni colui che ha fatto la rimessa. Può eliminare la partita dal conto anche dopo avere infruttuosamente esercitato le azioni contro il debitore.
Se il credito verso il terzo risulta da un titolo, quale un assegno bancario trasferito alla banca girataria per lâincasso, questâultima è tenuta, dunque, non soltanto a far levare il protesto, al fine di conservare integre le ragioni del proprio girante nei confronti degli obbligati di regresso, ma ha anche lâobbligo, discendente dal disposto del richiamato art. 1829 c.c., di restituire il titolo al correntista girante per lâincasso.
Per la banca non è dunque sufficiente la semplice comunicazione al correntista dellâavvenuto protesto, allo scopo si rende altresĂŹ necessaria la riconsegna del titolo in originale o, qualora non fosse possibile, in copia autentica, senza che il correntista sia tenuto a farne esplicita richiesta.
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Cassazione civile, sez. I, 16 luglio 2008, n. 19587






