Cassazione civile, sez. III, 12 dicembre 2014, n. 26161

Ai sensi dell’art. 31 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, la postdatazione dell’assegno non induce di per sé la nullità dello stesso, ma comporta soltanto la nullità del relativo patto di posticipazione del pagamento per contrarietà a norme imperative poste a tutela della buona fede e della regolare circolazione dei titoli di credito. Ne consegue che è consentito al creditore di esigere immediatamente il pagamento del titolo, ancorché postdatato, portandolo all’incasso.
L’assegno bancario postdatato, non diversamente da quello regolarmente datato, deve considerarsi venuto ad esistenza come titolo di credito e mezzo di pagamento al momento stesso della sua emissione, che si identifica con il distacco dalla sfera giuridica del traente ed il passaggio nella disponibilità del prenditore. Il principio è pacifico nella giurisprudenza, che ne ha fatto innumerevoli applicazioni (cfr., Cass. n. 2160 del 2006).
Nel caso di assegno bancario postdatato, la sua venuta ad esistenza come mezzo di pagamento al momento della emissione, identificata con il distacco dalla sfera giuridica del traente ed il passaggio nella disponibilità del prenditore, consente al creditore solamente di esigere immediatamente il pagamento ma non rileva ai fini dell’estinzione dell’obbligazione e della liberazione del debitore.
L’effetto liberatorio per il debitore coincide con la presentazione per l’incasso e l’incasso effettivo ovvero con l’acquisizione della concreta disponibilità della somma di denaro (Sez. Un. n. 26617 di 2007; Cass. n. 8927 del 1998).

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Cassazione civile, sez. III, 12 dicembre 2014, n. 26161