Cassazione civile, sez. III, 12 dicembre 2014, n. 26161
Ai sensi dellâart. 31 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, la postdatazione dellâassegno non induce di per sĂŠ la nullitĂ dello stesso, ma comporta soltanto la nullitĂ del relativo patto di posticipazione del pagamento per contrarietĂ a norme imperative poste a tutela della buona fede e della regolare circolazione dei titoli di credito. Ne consegue che è consentito al creditore di esigere immediatamente il pagamento del titolo, ancorchĂŠ postdatato, portandolo allâincasso.
Lâassegno bancario postdatato, non diversamente da quello regolarmente datato, deve considerarsi venuto ad esistenza come titolo di credito e mezzo di pagamento al momento stesso della sua emissione, che si identifica con il distacco dalla sfera giuridica del traente ed il passaggio nella disponibilitĂ del prenditore. Il principio è pacifico nella giurisprudenza, che ne ha fatto innumerevoli applicazioni (cfr., Cass. n. 2160 del 2006).
Nel caso di assegno bancario postdatato, la sua venuta ad esistenza come mezzo di pagamento al momento della emissione, identificata con il distacco dalla sfera giuridica del traente ed il passaggio nella disponibilitĂ del prenditore, consente al creditore solamente di esigere immediatamente il pagamento ma non rileva ai fini dellâestinzione dellâobbligazione e della liberazione del debitore.
Lâeffetto liberatorio per il debitore coincide con la presentazione per lâincasso e lâincasso effettivo ovvero con lâacquisizione della concreta disponibilitĂ della somma di denaro (Sez. Un. n. 26617 di 2007; Cass. n. 8927 del 1998).
Clicca e scarica il testo integrale della sentenza âŁ
Cassazione civile, sez. III, 12 dicembre 2014, n. 26161






