Cassazione civile, sez. I, 7 luglio 2008, n. 18613
L’assegno di mantenimento deve essere adegato al tenore di vita che i coniugi avevano durante il matrimonio pur tuttavia epurato dagli sperperi e dai vizi a cui era abituato il titolare dell’assegno.
Nel caso di specie il più che consistente assegno – pari a 18 mila euro mensili – è stato ritenuto congruo rispetto al tenore di vita goduto dalla ex moglie in costanza di matrimonio, nonostante la donna chiedesse un’ulteriore integrazione lamentando il fatto che il marito spendesse per lei cifre ancora maggiori.
La Suprema Corte in proposito ha osservato come nella determinazione del mantenimento del coniuge «deve tenersi conto del tenore di vita normalmente godibile in base ai redditi percepiti dalla coppia, e pertanto colui al quale è riconosciuto il diritto a tale assegno potrà chiedere, per tale titolo, le somme necessarie a integrare entrate sufficienti a soddisfare le sue esigenze di vita personale e di relazione al medesimo livello già raggiunto nel corso del matrimonio, non dovendosi nell’assegno comprendere, di regola, somme che consentono atti di spreco o di inutile prodigalità del suo destinatario».
Cassazione civile, sez. I, 7 luglio 2008, n. 18613






