Cassazione civile, sez. I, 12 settembre 2011, n. 18618
Ai fini della determinazione dellâassegno di mantenimento rileva lâintero patrimonio posseduto e non solo il reddito mensile. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con sentenza n. 18618 del 12 settembre 2011, rigettando il ricorso di un marito che, a seguito di separazione, era stato condannato allâerogazione, a favore della moglie e delle figlie, di un assegno di importo tanto elevato da superare il proprio reddito netto percepito mensilmente. Lâuomo lamentava, in particolare, lâomessa valenza economica dellâassegnazione della casa familiare, dato che, invece, secondo il ricorrente, andava valutato e considerato ai fini dellâassegno di mantenimento.
I giudici di Piazza Cavour hanno precisato, nella predetta sentenza, che lâassegnazione della casa coniugale viene effettuata esclusivamente nellâinteresse dei figli (minori o maggiori non ancora autosufficienti economicamente) per evitare modifiche coattive e radicali nel loro ambiente di vita familiare e di relazione: pertanto, lâassegnazione della casa familiare non è inserita tra i parametri da considerare per lâassegno di mantenimento.
Ai fini dellâassegnazione dellâassegno periodico ai sensi dellâart. 155, comma 4, cod. civ., piuttosto, nella determinazione del quantum, oltre al reddito, rilevano anche le âsostanzeâ dellâobbligato: dunque, i parametri per stabilire lâimporto dellâassegno dovranno riferirsi allâintero patrimonio e non soltanto ai guadagni mensili o annuali. E nel caso in cui i redditi del coniuge obbligato siano inferiori proporzionalmente rispetto al cospicuo patrimonio posseduto, lâobbligato può anche essere tenuto a liquidare una parte del patrimonio stesso, al fine di garantire il precedente tenore di vita allâex moglie ed ai figli.
La Corte, ha, poi, precisato che in mancanza di prova sul tenore di vita, essa può essere dedotta anche in via presuntiva dallâammontare complessivo del patrimonio e dai redditi complessivi dei coniugi.
Nella sentenza in oggetto, palese è risultata la disparitĂ economica dei due coniugi: infatti, a fronte di un imponente patrimonio e delle notevoli potenzialitĂ reddituali del marito, la totale assenza di reddito della moglie, la quale, non avendo mai lavorato, poichĂŠ dedita ad accudire figli e marito, possiede una capacitĂ di guadagno pressochĂŠ nulla. Legittimo è, pertanto, il consistente assegno di mantenimento, sebbene di importo superiore a quanto percepito mensilmente dal âmarito obbligatoâ.
Cassazione civile, sez. I, 12 settembre 2011, n. 18618






