Cassazione civile, sez. I., 23 agosto 2006, n. 18367
In tema di revisione dellâassegno di divorzio, allorchĂŠ a fondamento dellâistanza dellâex coniuge obbligato, rivolta ad ottenere la totale soppressione del diritto al contributo economico, sia dedotto il miglioramento delle condizioni economiche dellâex coniuge beneficiario (nella specie dipendente dallâacquisto per successione ereditaria della proprietĂ e della comproprietĂ di beni immobili), il giudice, ai fini dellâaccoglimento della domanda, non può limitarsi a considerare isolatamente detto miglioramento, attribuendo ad esso una valenza automaticamente estintiva della solidarietĂ postconiugale, ma â assumendo a parametro lâassetto di interessi che faceva da sfondo, e da risultato, al precedente provvedimento sullâassegno divorzile â deve verificare se lâex coniuge, titolare del diritto allâassegno, abbia acquistato, per effetto di quel miglioramento, la disponibilitĂ di âmezzi adeguatiâ, ossia idonei a renderlo autonomamente capace, senza necessitĂ di integrazioni ad opera dellâobbligato, di raggiungere un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio.
Cassazione civile, sez. I., 23 agosto 2006, n. 18367






