Cassazione Civile, sez. I, 26 settembre 2007, n. 20204
Ribadendo un consolidato orientamento in materia, la S.C., nel caso di specie, ha stabilito come il notevole incremento di reddito del marito, conseguito a distanza di oltre dieci anni dalla cessazione della convivenza matrimoniale e da unâattivitĂ lavorativa libero professionale del tutto diversa dallâimpiego quale lavoratore dipendente in costanza di matrimonio, non abbia alcun rilievo ai fini della revisione dellâassegno divorzile.
ÂŤNella determinazione dellâimporto dellâassegno di divorzio, occorre tener conto degli eventuali miglioramenti della situazione economica del coniuge nei cui confronti si chieda lâassegno, qualora costituiscano sviluppi naturali e prevedibili dellâattivitĂ svolta durante il matrimonio, mentre non possono essere valutati i miglioramenti che scaturiscano da eventi autonomi, non collegati alla situazione di fatto e alle aspettative maturate nel corso del matrimonio e aventi carattere di eccezionalitĂ , in quanto connessi a circostanze ed eventi del tutto occasionali ed imprevedibili: tali non possono essere considerati i miglioramenti economici relativi allâattivitĂ di lavoro subordinato svolta da ciascun coniuge durante la convivenza matrimoniale, i quali costituiscono evoluzione normale e prevedibile, ancorchè non certa, del rapporto di lavoro (v. tra le altre, Cass., sentenze n. 19446 del 2005, n. 1487 del 2004)Âť.
Cassazione Civile, sez. I, 26 settembre 2007, n. 20204






