Cassazione Civile, sez. I, 26 settembre 2007, n. 20204

Ribadendo un consolidato orientamento in materia, la S.C., nel caso di specie, ha stabilito come il notevole incremento di reddito del marito, conseguito a distanza di oltre dieci anni dalla cessazione della convivenza matrimoniale e da un’attività lavorativa libero professionale del tutto diversa dall’impiego quale lavoratore dipendente in costanza di matrimonio, non abbia alcun rilievo ai fini della revisione dell’assegno divorzile.

«Nella determinazione dell’importo dell’assegno di divorzio, occorre tener conto degli eventuali miglioramenti della situazione economica del coniuge nei cui confronti si chieda l’assegno, qualora costituiscano sviluppi naturali e prevedibili dell’attività svolta durante il matrimonio, mentre non possono essere valutati i miglioramenti che scaturiscano da eventi autonomi, non collegati alla situazione di fatto e alle aspettative maturate nel corso del matrimonio e aventi carattere di eccezionalità, in quanto connessi a circostanze ed eventi del tutto occasionali ed imprevedibili: tali non possono essere considerati i miglioramenti economici relativi all’attività di lavoro subordinato svolta da ciascun coniuge durante la convivenza matrimoniale, i quali costituiscono evoluzione normale e prevedibile, ancorchè non certa, del rapporto di lavoro (v. tra le altre, Cass., sentenze n. 19446 del 2005, n. 1487 del 2004)».

Cassazione Civile, sez. I, 26 settembre 2007, n. 20204