Cassazione civile, sez. I, 11 agosto 2011, n. 17195
In caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio, lâinstaurazione di una famiglia di fatto, quale rapporto stabile e duraturo di convivenza, attuato da uno degli ex coniugi, rescinde ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa convivenza matrimoniale e, in relazione ad essa, il presupposto per la riconoscibilitĂ , a carico dellâaltro coniuge, di un assegno divorzile, il diritto al quale entra cosĂŹ in uno stato di quiescenza, potendosene invero riproporre lâattualitĂ per lâipotesi di rottura della nuova convivenza tra i familiari di fatto.
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Cassazione civile, sez. I, 11 agosto 2011, n. 17195






