Cassazione civile, sez. I, 11 marzo 2022, n. 8049
Nel giudizio di divorzio in appello, che si svolge(va), ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 12*, secondo il rito camerale, di per sé caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme, va esclusa la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario ed è quindi ammissibile l’acquisizione di nuovi mezzi di prova, in specie documenti, a condizione che sia assicurato un pieno e completo contraddittorio tra le parti.
Nel rito camerale in appello l’acquisizione dei mezzi di prova, e segnatamente dei documenti, è ammissibile sino all’udienza di discussione in camera di consiglio, sempre che sulla produzione si possa considerare instaurato un pieno e completo contraddittorio, che costituisce esigenza irrinunziabile anche nei procedimenti in discorso (Cass.2003/8547).
In applicazione del principio che precede la Suprema corte ha cassato la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione, atteso che detta corte avrebbe dovuto esaminare la produzione documentale sulla capacità patrimoniale di uno dei coniugi, correlata alla proprietà di terreni, avente rilievo decisivo, considerato che sulla capacità patrimoniale la Corte si era limitata a dare rilievo solo alla capacità reddituale quale allegata in primo grado.
(*) Norma ora abrogata, il grado di appello nei giudizi di divorzio è disciplinato dopo la cd. riforma Cartabia (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149) dagli artt., 473 bis 30 e ss del codice di procedura civile
Cassazione civile, sez. I, 11 marzo 2022, n. 8049





