Consiglio di Stato, sez. IV, 20 febbraio 2014, n. 781
L’atto di annullamento d’ufficio in via di autotutela di un precedente provvedimento amministrativo deve esplicitare nella sua parte motiva la valutazione comparativa degli interessi configgenti e la motivazione deve essere tanto più ampia e precisa quanto maggiore sia il lasso di tempo decorso dall’adozione dell’atto da annullare e robusto possa apparire l’affidamento ingenerato nel privato.
L’atto di autotutela è quindi legato, ai sensi dell’art. 21 nonies, comma 1, legge 241 del 1990, ai seguenti elementi:
1) obbligo della motivazione;
2) presenza di ragioni concrete, non riconducibili al mero ripristino della legalità;
3) valutazione dell’affidamento del destinatario, tenendo conto del tempo trascorso dalla data della sua adozione;
4) rispetto delle regole del contraddittorio procedimentale;
5) adeguata istruttoria.
Consiglio di Stato, sez. IV, 20 febbraio 2014, n. 781






