Consiglio di Stato, sezione V, 24 agosto 2006, n. 4961

Per principio generale, l’Amministrazione non ha alcun obbligo di porre in essere un procedimento di autotutela e peraltro, per poterlo instaurare, deve accertare che esso sia concretamente sotteso da un interesse pubblico. In particolare, occorrono concrete ragioni di pubblico interesse, diverse dal mero ripristino della legalità (in ipotesi) violata, perché la P.A. possa revocare d’ufficio provvedimenti che, seppur illegittimi, siano divenuti inoppugnabili.
I principi sanciti dagli artt. 3 e 24 Cost. impongono di ritenere in regola con il pagamento delle contribuzioni previdenziali i soggetti di cui siano pendenti ricorsi amministrativi o giurisdizionali ed in relazione ai quali, quindi, non sia ancora stata definitivamente asseverata la violazione di obblighi derivanti dai rapporti di lavoro. Pertanto, è illegittima la delibera con la quale un’Amministrazione, solo in base ad una nuova valutazione da parte dell’INPS del requisito di regolarità contributiva dell’impresa aggiudicataria, abbia disposto l’annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione di un appalto, in corso di esecuzione del contratto, senza valutare la sussistenza (o meno) di un pubblico interesse all’annullamento.

Consiglio di Stato, sezione V, 24 agosto 2006, n. 4961