TAR Lazio Roma, sez. III quater, 8 luglio 2008, n. 6443

Affidamento di servizi socio-sanitari. Va assicurata l’apertura alla concorrenza secondo i principi di cui all’art. 27 del D.Lgs. n. 163/2006 che disciplina i contratti esclusi dal Codice degli Appalti.

«Come la giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (3 marzo 2008 n. 1), ha insegnato i servizi socio-sanitari in senso tecnico, se pure sono sostanzialmente esclusi dalle regole del codice degli appalti (salvo quello che concerne le specifiche tecniche e l’avviso di post-informazione), devono in ogni caso assicurare l’apertura alla concorrenza. In conseguenza di tale affermazione ogni possibile interessato ha diritto di avere accesso alle informazioni adeguate prima che venga attribuito il servizio pubblico, di modo che, se lo desiderasse, sia in grado di manifestare il proprio interesse a conseguirlo.
In materia infatti, valgono quindi i principi di economicità, imparzialità, par condicio, proporzionalità e trasparenza che sono espressamente posti dall’art. 27 del d.lgs. n.163 cit. che disciplina i contratti esclusi.
Il che implica che:
deve essere data notizia dell’indizione della procedura di affidamento a tutti i possibili interessati;
devono essere utilizzati criteri di affidamento che possono essere preventivamente conosciuti e consentano agli interessati di formulare un’offerta idonea ad ottenere il contratto;
devono comunque essere invitati almeno cinque concorrenti».

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TAR Lazio Roma, sez. III quater, 8 luglio 2008, n. 6443