Cassazione penale, sez. VI, 25 luglio 2011, n. 29670

Ai fini della configurabilità del delitto di addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale di cui all’art. 270-quinquies, c.p. è richiesto un duplice dolo specifico, caratterizzato dalla realizzazione di una condotta in concreto idonea al compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, ma anche dalla presenza della finalità di terrorismo descritta dall’art. 270-sexies c.p. per cui “sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un’organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un’organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l’Italia”.

Art. 270-quinquies c.p. (Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale) “Chiunque, al di fuori dei casi di cui all’articolo 270-bis [Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico], addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull’uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata”.

Cassazione penale, sez. VI, 25 luglio 2011, n. 29670