Cassazione civile, sez. II, 25 settembre 2018, n. 22728
Lâacquisto di un animale da compagnia è soggetto alle norme del Codice del Consumo e, quindi, la denuncia di un vizio, come una malattia congenita, può avvenire nel termine di due mesi dalla scoperta.
Lâacquisto di un animale da compagnia o dâaffezione, laddove sia avvenuto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee allâattivitĂ imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata dal compratore, è regolato dalle norme del Codice del Consumo, salva lâapplicazione delle norme del codice civile per quanto non previsto.
Di conseguenza, applicandosi la disciplina a tutela dei consumatori, la denuncia del difetto della cosa venduta (nella fattispecie una malattia cardiaca congenita di un cane) è soggetta, ai sensi dellâart. 132 del codice del consumo, al termine di decadenza di due mesi dalla data di scoperta del difetto e non degli otto giorni previsti dallâarticolo 1495 del codice civile.
A tale riguardo la S.C. ha osservato che non può dubitarsi che la persona fisica che acquista un animale da compagnia (o dâaffezione), per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee allâattivitĂ imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata, vada qualificato a tutti gli effetti âconsumatoreâ; e che vada qualificato âvenditoreâ, ai sensi del codice del consumo, chi nellâesercizio del commercio o di altra attivitĂ imprenditoriale venda un animale da compagnia; questâultimo, peraltro, quale âcosa mobileâ in senso giuridico, costituisce âbene di consumoâ.
In altri termini, considerato che la disciplina del Codice del Consumo è prevalente â laddove è applicabile â su quella del codice civile e considerato che, alla stregua di quanto sopra osservato, la compravendita di animali da compagnia non è, di per sè, esclusa dalla disciplina del codice del consumo, non vâè ragione per negare allâacquirente di un animale da compagnia la maggior tutela riconosciuta da tale ultimo codice quando risultino sussistenti i presupposti per la sua applicabilitĂ .
E la maggior tutela, nel caso oggetto della presente controversia, si coglie con riferimento al disposto dellâart. 132 del codice del consumo, che, derogando alla disciplina dellâart. 1495 c.c., stabilisce che il consumatore decade dalla garanzia per i vizi della cosa venduta, âse non denuncia al venditore il difetto di conformitĂ entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difettoâ.
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Cassazione civile, sez. II, 25 settembre 2018, n. 22728






