Cassazione civile, sez. tributaria, 19 aprile 2008, n. 9919
Lo smarrimento della documentazione contabile, imputabile a cause di forza maggiore, può essere giustificativo esclusivamente dellâaspetto formale della violazione relativa alla mancata tenuta ed esibizione dei documenti e delle scritture obbligatorie, ma non consente di derogare ai principi di cui allâarticolo 109 del TUIR e dallâarticolo 19 del Dpr 633/72, secondo cui i costi sono deducibili se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi e si riferiscono ad attivitĂ o beni da cui da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito.
Qualora il contribuente, cui spetta lâonere di provare la legittimitĂ e la correttezza delle detrazioni mediante lâesibizione dei relativi documenti contabili, non sia in grado di dimostrare direttamene la fonte che giustifica la detrazione per avere denunciato un furto della contabilitĂ stessa, dovrĂ attivarsi al fine di provare lâesistenza dei fatti che danno luogo a oneri e costi deducibili, anche mediante lâacquisizione, presso i fornitori, della copia delle fatture stesse.
Non spetta dunque allâamministrazione finanziaria di operare un esame incrociato dei dati contabili ma al contribuente di ricostruire il contenuto delle fatture emesse, con lâacquisizione, presso i fornitori, della copia delle medesime.
Peraltro, la denuncia di furto non è di per sÊ stessa sufficiente a dare prova dei fatti controversi, se priva della precisa indicazione riguardante le singole fatture e il loro contenuto.
La sentenza in commento si allinea a quanto precedentemente statuito dalla S.C. con le sentenze n. 21233/2006 e n. 13605/2003 in materia di iva per cui âove il contribuente dimostri di essere nellâimpossibilitĂ di acquisire presso i fornitori dei beni o dei servizi copia delle fatture, si deve fare riferimento alla regola generale fissata dallâart. 2724, n. 3), del codice civile. Secondo tale disposizione la perdita senza colpa del documento, che occorra alla parte per attestare una circostanza a lei favorevole, non integra ragione di esenzione dallâonere della prova, nĂŠ sposta il medesimo sulla controparte, ma rileva esclusivamente come situazione autorizzativa della prova per testimoni (o per presunzioni), in deroga ai limiti per essa previsti. In applicazione della suddetta norma, è da ritenersi che lâincolpevole perdita della contabilitĂ âŚnon introduce una presunzione di veridicitĂ di quanto in proposito denunciato dal contribuente agli organi di poliziaâŚâ.
Cassazione civile, sez. tributaria, 19 aprile 2008, n. 9919






