Diritto all’indennizzo per le vittime di reati dolosi commessi con violenza: a chi spetta, quali sono gli importi e come presentare domanda.

Il diritto all’indennizzo, a carico dello Stato, è riconosciuto alla vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona (delitti di omicidio, violenza sessuale, lesione personale gravissima) e comunque del reato di cui all’articolo 603-bis del codice penale (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), ad eccezione dei reati di cui agli articoli 581 e 582 (percosse e lesioni personali), salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall’articolo 583 del codice penale.
L’indennizzo per i delitti di omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima, ai sensi dell’articolo 583, secondo comma, del codice penale, è erogato in favore della vittima o degli aventi diritto indicati al comma 2-bis dell’art. 11 della Legge  7 luglio 2016, n. 122.

Aventi diritto all’indennizzo

In caso di morte della vittima in conseguenza del reato, l’indennizzo è corrisposto in favore del coniuge superstite e dei figli; in mancanza del coniuge e dei figli, l’indennizzo spetta ai genitori e, in mancanza dei genitori, ai fratelli e alle sorelle conviventi e a carico al momento della commissione del delitto.
Al coniuge è equiparata la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso. In mancanza del coniuge, allo stesso è equiparato il convivente di fatto che ha avuto prole dalla vittima o che ha convissuto con questa nei tre anni precedenti alla data di commissione del delitto.
Ai fini dell’accertamento della qualità di convivente di fatto e della durata della convivenza si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 36 e 37, della legge 20 maggio 2016, n. 76.
Nel caso di concorso di aventi diritto, l’indennizzo è ripartito secondo le quote previste dalle disposizioni del libro secondo, titolo II, del codice civile

Misura dell’indennizzo

La misura dell’indennizzo è attualmente stabilita con Decreto del Ministero dell’interno 22 novembre 2019,  recante Determinazione degli importi dell’indennizzo alle vittime dei reati intenzionali violenti, pubblicato nella (Gazz. Uff., 23 gennaio 2020, n. 18. A seguire le misure di indennizzo previste:

  • per il reato di omicidio, nell’importo fisso di euro 50.000, nonchĂŠ,per il delitto di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, nell’importo fisso di euro 60.000 esclusivamente in favore dei figli della vittima;
  • per il reato di violenza sessuale di cui all’art. 609-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante della minore gravitĂ , nell’importo fisso di euro 25.000;
  • per il delitto di lesioni personali gravissime di cui all’art. 583, comma 2, del codice penale, e per il delitto di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso di cui all’art. 583-quinquies del codice penale nell’importo fisso di euro 25.000.
  • per i reati diversi da quelli sopra indicati fino a un massimo di euro 15.000 a titolo di rifusione delle spese mediche e assistenziali.

L’importo fisso dell’indennizzo è inoltre incrementato di una somma equivalente alle spese mediche e assistenziali documentate, fino a un massimo di euro 10.000.

Condizioni per l’accesso all’indennizzo

(Art. 12, legge 122/2016). L’indennizzo è corrisposto alle seguenti condizioni:

  • che la vittima abbia giĂ  esperito infruttuosamente l’azione esecutiva nei confronti dell’autore del reato per ottenere il risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza di condanna irrevocabile o di una condanna a titolo di provvisionale; tale condizione non si applica quando l’autore del reato sia rimasto ignoto oppure quando quest’ultimo abbia chiesto e ottenuto l’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui è stata accertata la sua responsabilitĂ ;
  • che la vittima non abbia concorso, anche colposamente, alla commissione del reato ovvero di reati connessi al medesimo, ai sensi dell’art. 12 del codice di procedura penale;
  • che la vittima non sia stata condannata con sentenza definitiva ovvero, alla data di presentazione della domanda, non sia sottoposta a procedimento penale per uno dei reati di cui all’art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
  • che la vittima non abbia percepito, in tale qualitĂ  e in conseguenza immediata e diretta del fatto di reato, da soggetti pubblici o privati, somme di denaro di importo pari o superiore a quello dovuto in base alle disposizioni di cui all’articolo 11;
  • se la vittima ha giĂ  percepito, in tale qualitĂ  e in conseguenza immediata e diretta del fatto di reato, da soggetti pubblici o privati, somme di denaro di importo inferiore a quello dovuto in base alle disposizioni di cui all’articolo 11, l’indennizzo di cui alla presente legge è corrisposto esclusivamente per la differenza.
  •  In caso di morte della vittima in conseguenza del reato, le condizioni di cui al comma 1 devono sussistere, oltre che per la vittima, anche con riguardo agli aventi diritto indicati all’articolo 11, comma 2-bis.

Domanda di indennizzo, come e quando presentarla

La domanda di indennizzo (Art. 13, legge 122/2016) è presentata dall’interessato, o dagli aventi diritto in caso di morte della vittima del reato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale e, a pena di inammissibilità, deve essere corredata dei seguenti atti e documenti:

  • copia della sentenza di condanna per uno dei reati di cui all’articolo 11 ovvero del provvedimento decisorio che definisce il giudizio per essere rimasto ignoto l’autore del reato;
  • documentazione attestante l’infruttuoso esperimento dell’azione esecutiva per il risarcimento del danno nei confronti dell’autore del reato, salvo il caso in cui lo stesso sia rimasto ignoto oppure abbia chiesto e ottenuto l’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui è stata accertata la sua responsabilitĂ ;
  • dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietĂ , ai sensi dell’articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sull’assenza delle condizioni ostative di cui all’articolo 12, comma 1, lettere d) ed e), nonchĂŠ sulla qualitĂ  di avente diritto ai sensi dell’articolo 11, comma 2-bis;
  • certificazione medica attestante le spese sostenute per prestazioni sanitarie oppure certificato di morte della vittima del reato.

La domanda deve essere presentata nel termine di 120 giorni dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l’autore del reato o dall’ultimo atto dell’azione esecutiva infruttuosamente esperita ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale.
La domanda va inviata alla Prefettura competente per territorio che a sua volta la nvierà all’Ufficio del Commissario la documentazione e il casellario giudiziale.
In caso di accoglimento, lo Stato ti corrisponderà l’indennizzo e le eventuali spese mediche sostenute sul conto corrente da te indicato.
In caso di risultato sfavorevole dell’esame della tua istanza, riceverai una comunicazione dalla Prefettura e potrai proporre altri documenti e altre osservazioni.

Modello istanza di indennizzo vittime di reati violenti

Apri documento

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande (Legge bilancio 2019)

(Art. 1 comma 594, legge n. 145 del 2018)
L’art. 6, comma 3, della legge n. 167 del 2017 ha stabilito che la domanda di concessione dell’indennizzo è presentata, a pena di decadenza, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle condizioni e secondo le modalità di accesso all’indennizzo previste dagli articoli 11, 12, 13, comma 1, e 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, come modificati, da ultimo, dal presente articolo.
La legge di bilancio 2019 ha stabilito che i termini di presentazione della domanda previsti dall’articolo 6, comma 3, della legge 20 novembre 2017, n. 167, per la concessione dell’indennizzo da corrispondere ai soggetti di cui al comma 2 dell’articolo 6 della stessa legge, nonché i termini di presentazione della domanda previsti dall’articolo 13, comma 2, della legge 7 luglio 2016, n. 122, per la concessione dell’indennizzo da corrispondere in conseguenza di lesione personale gravissima ai sensi dell’articolo 583, secondo comma, del codice penale, sono riaperti e prorogati, a pena di decadenza, fino al 30 settembre 2019. Tuttavia, per i soggetti in relazione ai quali, alla data del 1° agosto 2019, non risultano ancora sussistenti tutti i requisiti e le condizioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, della legge n. 122 del 2016, il termine per la presentazione della domanda di accesso all’indennizzo è quello di cui al comma 2 del predetto articolo 13.
Gli importi dell’indennizzo sono liquidati nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, confluite per gli anni 2017 e 2018 sul Fondo di cui all’articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato ai sensi dell’articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122 (Art. 1 comma 595, legge bilancio 2019)

Rideterminazione indennizzi giĂ  liquidati

(Art. 1 comma 596, legge bilancio 2019)
Gli indennizzi, già liquidati alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2019, sono rideterminati, nel limite delle risorse, su domanda dell’interessato, da presentare, a pena di decadenza, nel rispetto dei termini di cui al comma 594, sulla base degli importi fissati con il decreto di cui all’articolo 11, comma 3, della legge 7 luglio 2016, n. 122.

AutoritĂ  interessante
  • Ministero dell’Interno
  • Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietĂ  per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti. Il modello di istanza per ottenere l’indennizzo ex lege n. 122 del 2016 è disponibile al seguente link: http://www.interno.gov.it/it/ministero/commissario-vittime-reati-mafiosi-e-intenzionali-violenti/presupposti-e-requisiti-laccesso-fondo-vittime-dei-reati-intenzionali-violenti
  • Procura Generale presso la Corte d’Appello del luogo in cui risiede il richiedente.
  • Punto centrale di contatto
    Ministero della Giustizia Direzione generale giustizia civile Ufficio I – affari civili internazionali
Riferimenti normativi

Artt. 11 – 16, Legge 7 luglio 2016 n. 122 (Legge europea 2015-2016)
Art. 6, Legge 20 novembre 2017 n. 167 (Legge europea 2017)
Art. 1, commi 593 – 597, Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019)
Decreto del Ministero dell’interno 22 novembre 2019