Pagamento telematico obbligatorio per contributo unificato e diritti di copia. Come effettuare il pagamento tramite pst.giustizia.it.
Dal 1° gennaio 2023 il contributo unificato dovuto per l’iscrizione al ruolo delle cause civili, inclusi i procedimenti di volontaria giurisdizione, e per i giudizi tributari deve avvenire tramite la piattaforma tecnologica di cui all’articolo 5, comma 2, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (PagoPA).
Tanto è previsto dal nuovo testo dell’art. 192 del testo unico delle spese di giustizia (DPR 115/2002), che si riporta in calce, a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 149/2022.
Anche per gli Uffici del Giudice di pace, facenti parte del plesso della giurisdizione ordinaria (giudice ordinario) il pagamento del contributo unificato, a partire dal 1° gennaio 2023 deve avvenire tramite PagoPA.
Solo in caso di mancato funzionamento della piattaforma, attestato da provvedimento sul sito del Ministero della Giustizia o del MEF, il contributo è corrisposto validamente anche con bonifico bancario o postale, e la prova del versamento è costituita esclusivamente dall’originale della ricevuta, regolarmente sottoscritta. (comma 1 sexies).
Il pagamento del contributo con altre modalità non libera la parte dagli obblighi di versamento e l’istanza di rimborso deve essere inoltrata entro trenta giorni dal pagamento stesso.
Pagamento telematico dei diritti di copia
Dal 1° marzo 2023 anche per i diritti di copia dovrà essere utilizzata la stessa procedura telematica di pagamento tramite PagoPA.
L’art. 196 del DPR 115/2002 così come riformato prevede infatti che “Il diritto di copia, il diritto di certificato e le spese per le notificazioni a richiesta d’ufficio nel processo civile sono corrisposti tramite la piattaforma tecnologica di cui all’articolo 5, comma 2, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”.
Come effettuare il pagamento telematico su PST giustizia
Tramite la piattaforma pagoPA è possibile pagare non solo il contributo unificato ma anche effettuare tutti i seguenti pagamenti:
- Bollo digitale su offerta per partecipazione a vendita giudiziaria
- Contributo unificato
- Diritti di cancelleria
- Diritti di copia
- Importo fisso per la pubblicazione degli annunci di vendita
Pagamento in area riservata
Per effettuare il pagamento telematico del contributo unificato e dei diritti di copia tramite PagoPA in area riservata è necessario collegarsi al portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia al seguente indirizzo https://servizipst.giustizia.it/PST/
Una volta effettuata la procedura di login con firma digitale o Spid occorre selezionare la voce Pagamenti online Sistema integrato con pagoPA.
Per coloro che adoperano altre piattaforme gestionali per il processo civile telematico non è necessario procedere come sopra descritto in quanto il sistema dei pagamenti è di solito integrato nella piattaforma con importazione diretta dell’attestazione di pagamento in formato XML
Pagamento in area pubblica
Il pagamento telematico di contributo unificato e diritti di copia è accessibile a tutti gli utenti ovvero anche a coloro che non hanno eseguito la procedura di ‘login’ tramite SPID o smart card all’area riservata a questo indirizzo https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pst_2_14.wp per i bolli digitali ed a questo indirizzo https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa_altripag.wp per gli altri pagamenti.
La marca da bollo digitale che viene associata al documento informatico contiene le informazioni che permettono di associare in maniera univoca l’importo versato al documento per il quale il bollo è dovuto, mediante il calcolo dell’impronta del documento stesso.
Il pagamento può essere eseguito:
- immediatamente online (servizio “paga subito” qui disponibile), utilizzando carta di credito/debito, addebito in conto (per le banche che aderiscono a pagoPA), bonifico bancario tramite la modalità Mybank, canali on-line di Poste Italiane (esclusi gli importi fissi per la pubblicazione degli annunci di vendita) o con altri metodi di pagamento elettronico (es: paypal, satispay, postapay e altri);
- successivamente (servizio “genera avviso” qui disponibile), stampando l’avviso di pagamento e utilizzando uno dei canali messi a disposizione da un Prestatore di Servizio di Pagamento (PSP) aderente: sportello fisico anche con contante, ATM, applicazioni home-banking, app IO,…. .
Questa modalità non è disponibile nel caso di pagamento di un bollo digitale.
Art. 192 Modalità di pagamento
DPR 115/2002
1. Il contributo unificato per i procedimenti dinanzi al giudice ordinario e al giudice tributario è corrisposto tramite la piattaforma tecnologica di cui all’articolo 5, comma 2, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 .
1-bis. Il pagamento del contributo unificato non effettuato in conformità alla disposizione di cui al comma 1 non libera la parte dagli obblighi di cui all’articolo 14 e la relativa istanza di rimborso deve essere proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal predetto pagamento .
1-ter. Per i procedimenti dinnanzi al giudice tributario, le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis acquistano efficacia sessanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del provvedimento con cui il direttore della direzione sistema informativo della fiscalità del Ministero dell’economia e delle finanze attesta la funzionalità del sistema di pagamento tramite la piattaforma tecnologica di cui all’articolo 5, comma 2, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 .
1-quater. Della pubblicazione del provvedimento di cui al comma 1-ter nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana è data immediatamente notizia sul sito istituzionale dell’amministrazione interessata.
1-quinquies. Per i procedimenti innanzi al giudice ordinario, le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2023 .
1-sexies. Se è attestato, con provvedimento pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della giustizia o del Ministero dell’economia e delle finanze, il mancato funzionamento del sistema di pagamento tramite la piattaforma tecnologica di cui all’articolo 5, comma 2, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, non si applicano i commi 1 e 1-bis e il contributo unificato è corrisposto mediante bonifico bancario o postale, ai sensi del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293; la prova del versamento è costituita esclusivamente dall’originale della ricevuta, regolarmente sottoscritta .
2. Il contributo unificato per i ricorsi proposti dinanzi al giudice amministrativo è versato secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentito il presidente del Consiglio di Stato.
3. Il comma 2 si applica ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 2. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, resta fermo il disposto dell’articolo 191.
5. Dall’attuazione dei commi 2 e 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.






