Consiglio Nazionale Forense, 6 novembre 2024, n. 410
L’omesso pagamento del contributo unificato, anche in relazione a numerose cause, non costituisce illecito disciplinare dell’avvocato
L’omesso versamento del contributo unificato in relazione all’ iscrizione a ruolo, anche di numerose cause, non viola, di per sé, gli artt. 9 (Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza) e 37 del Codice Deontologico forense (Divieto di accaparramento di clientela).
Nella fattispecie il locale Consiglio di Disciplina aveva rilevato che l’iscrizione a ruolo da parte di un avvocato di ben di 126 cause civili prive del versamento del contributo unificato (oltre ad altre 1.200 precedenti cause, sempre senza il versamento di detto contributo) evidenziava una condotta connotata da caratteri di sistematicità.
In particolare era stato ritenuto che l’elevato numero dei procedimenti per i quali l’avvocato aveva richiesto ai suoi assistiti solo un modesto onorario, senza pretendere o provvedere al pagamento del contributo unificato, aveva presumibilmente consentito al professionista di acquisire una vasta clientela, suggestionata dalla prospettiva di non versare alcun importo per le spese introduttive del giudizio.
Tale condotta è stata ritenuta violativa dell’art. 9 del Codice Deontologico per i metodi non conformi a correttezza e decoro e dell’art. 37 del Codice Deontologico in quanto la prospettiva di iscrivere a ruolo le cause senza il versamento del contributo unificato poteva costituire anche una sorta di accaparramento di clientela.
La decisione del C.N.F. in ordine alla resposabilità disciplinare per contributo unificato omesso
Di diverso avviso il Consiglio Nazionale Forense secondo cui l’art. 13 della Legge Professionale Forense (Legge n. 247/2012) non può in alcun modo essere interpretato nel senso di imporre ad un avvocato l’obbligo di dover anticipare le spese per il cliente, né tanto meno nel senso di imporre ad un avvocato l’obbligo di dover anticipare di tasca propria le spese per il versamento del contributo unificato.
Il disposto del suddetto articolo 13, comma 10, della Legge n. 247/2012 si limita, infatti, a prevedere il diritto dell’avvocato a richiedere, oltre al compenso dovutogli, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi da lui eventualmente anticipati nell’interesse del cliente, ma non gli impone assolutamente l’obbligo di provvedere alla relativa anticipazione e, quindi, non gli impone certo di provvedere ad anticipare la spesa concernente il pagamento del contributo unificato, che deve essere corrisposto per poter instaurare un processo civile, amministrativo o tributario.
Dunque, l’avvocato può senz’altro anticipare l’importo del contributo unificato, nel qual caso avrà diritto a richiedere il rimborso della spesa relativa, in aggiunta al compenso dovutogli, ma egli non è certamente obbligato ad effettuare detta anticipazione, con la conseguenza che il fatto che non provveda al pagamento del contributo unificato non può, di per sé, integrare un illecito disciplinare.
Ciò a maggior ragione se si considera che la legge (art. 14, comma 1, e art. 248 del D.P.R. n. 115/2002) pone l’obbligo del versamento del contributo unificato esclusivamente a carico della parte che instaura il giudizio (e, quindi, a carico della parte assistita e difesa dall’avvocato, ovverosia del cliente), individuando poi solo nella parte stessa la destinataria della procedura di riscossione nel caso di mancato pagamento, senza prevedere alcuna solidarietà in capo all’avvocato per il relativo onere, e che costituisce principio pacifico che le mere irregolarità fiscali, tra cui è incluso il mancato pagamento del contributo unificato, non possono compromettere l’esperibilità dell’azione in giudizio (cfr. Ordinanza Cass. Civ., Sez. II, 14 dicembre 2022, n. 36542).
Consiglio Nazionale Forense, 6 novembre 2024, n. 410






