Nozione di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo
Come previsto dallâart. 7, comma 1, della Legge. n. 241 del 1990, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celeritĂ del procedimento, lâavvio del procedimento amministrativo è comunicato, con le modalitĂ previste dallâart. 8 medesima legge, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, lâamministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalitĂ , notizia dellâinizio del procedimento.
Ai sensi del comma 2, resta in ogni caso salva per lâamministrazione procedente la facoltĂ di adottare, anche prima dellâeffettuazione della suddetta comunicazione, dei provvedimenti cautelari.
La comunicazione di avvio è dunque lo strumento attraverso il quale lâamministrazione garantisce ai soggetti interessati la partecipazione al procedimento, informandoli della sua instaurazione.
La partecipazione del privato al procedimento risponde ad una duplice esigenza: in primo luogo ha una funzione difensiva, in quanto consente allo stesso di rappresentare i propri interessi giĂ nel corso del procedimento, in tal modo anticipando un contraddittorio che, altrimenti, avverrebbe solo in sede processuale.
In secondo luogo, la partecipazione del privato al procedimento amministrativo risponde ad una esigenza di natura collaborativa, consentendo a questâultimo di fornire nel corso dellâistruttoria tutte le informazioni utili al fine di addivenire ad un corretto contemperamento degli interessi coinvolti.
In questo senso, chiarisce la giurisprudenza, la partecipazione procedimentale è volta alla effettiva e concreta realizzazione dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialitĂ dellâazione amministrativa, predicati dallâart. 97 della Costituzione e, quindi, alla corretta formazione della volontĂ di provvedere da parte della pubblica amministrazione.
La partecipazione al procedimento è garantita al privato mediante una serie di istituti e facoltà , alcuni di carattere generale, altri invece applicabili solo in casi specifici.
I diritti partecipativi di carattere generale sono indicati dallâart. 10 della Legge 241/1990, secondo il quale ai partecipanti al procedimento deve essere riconosciuto il diritto di prendere visione degli atti di procedimento, salvo alcune eccezioni, nonchĂŠ la facoltĂ di presentare memorie scritte e documenti, che lâamministrazione ha lâobbligo di prendere in considerazione ove siano pertinenti allâoggetto del procedimento.
Secondo lâopinione dominante, dalla partecipazione procedimentale deve distinguersi la c.d. legittimazione processuale: mentre la prima, infatti, è riconosciuta al fine di assicurare la trasparenza dellâazione amministrativa a tutti i soggetti ed enti i quali, a prescindere dalla sussistenza di un interesse destinato ad essere sacrificato dal provvedimento finale, siano concretamente interessati a fornire un apporto collaborativo allâoperato dei pubblici poteri, la seconda è invece riconosciuta solo a coloro i quali siano stati direttamente lesi dal provvedimento finale, ossia ai titolari di un interesse sostanziale e non meramente partecipativo.
Ne consegue, pertanto, che la mera partecipazione nel corso del procedimento di portatori di interessi diffusi, come enti o associazioni, non è di per sĂŠ sufficiente ad attribuirgli la legittimazione allâimpugnazione, restando questa subordinata ad una posizione differenziata e qualificata.
Di contrario avviso è invece altra parte della dottrina, secondo la quale il procedimento amministrativo è il luogo nel quale vengono rappresentati interessi collettivi e diffusi, e dunque quello nel quale essi acquisiscono dignità processuale. Si deve quindi ritenere che la partecipazione dei portatori di tali interessi, come enti o associazioni, attribuisca agli stessi anche la legittimazione processuale, ossia la facoltà di presentare ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento finale al fine di far valere eventuali vizi di legittimità di cui lo stesso può essere affetto.
Destinatari, modalitĂ , contenuto e termini della comunicazione di avvio del procedimento
I destinatari della comunicazione di avvio del procedimento sono indicati dallâart. 7 ed individuati in coloro i quali sono interessati dal provvedimento.
Secondo la norma citata, in particolare, essi si identificano con i destinatari del provvedimento finale, ovvero coloro verso i quali lâatto è destinato a produrre i propri effetti; con gli interventori necessari, ossia i soggetti che per legge devono intervenire nel corso del procedimento ed, infine, con i potenziali controinteressati, ovvero coloro i quali, diversi dai destinatari diretti dellâatto, possono subire un pregiudizio dallâadozione del provvedimento finale, a condizione che siano individuati o facilmente individuabili.
In ogni caso, indipendentemente dalla ricezione della comunicazione di avvio, lâart. 9 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 consente di intervenire nel corso del procedimento a qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonchĂŠ ai portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento.
Le modalitĂ ed il contenuto della comunicazione sono disciplinati dal successivo art. 8, secondo il quale lâamministrazione provvede a dare notizia dellâavvio del procedimento mediante comunicazione personale, salvo che per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa. In tale caso, infatti, è consentito allâamministrazione di provvedere a rendere noti gli elementi che costituiscono il contenuto della comunicazione mediante forme di pubblicitĂ idonee dalla stessa stabilite.
Nei procedimenti ad istanza di parte, dâaltra parte, la comunicazione di avvio del procedimento può avvenire anche attraverso lâemissione di una ricevuta nel momento stesso in cui si presenta lâistanza, quando questa contenga tutte le informazioni che costituiscono il contenuto necessario della comunicazione.
In virtĂš del nuovo articolo 18 bis della Legge n. 241 del 1990, infatti, dellâavvenuta presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni è rilasciata immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta, che attesta lâavvenuta presentazione dellâistanza, della segnalazione o della comunicazione ed indica i termini entro i quali lâamministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dellâamministrazione equivale ad accoglimento dellâistanza. Se la ricevuta contiene le informazioni di cui allâart. 8, essa costituisce comunicazione di avvio del procedimento.
Come previsto dallâart. 8 della Legge n. 241 del 1990, nella comunicazione devono essere indicati: lâamministrazione competente; lâoggetto del procedimento promosso; lâufficio e la persona responsabile del procedimento: la data entro la quale deve concludersi il procedimento ed i rimedi esperibili in caso di inerzia dellâamministrazione; la data di presentazione della relativa istanza, nel caso si tratti di procedimento ad istanza di parte; lâufficio in cui si può prendere visione degli atti.
Non tutte la mancanze di cui può essere affetta la comunicazione di avvio del procedimento, tuttavia, ne determinano lâannullabilitĂ e la conseguente invaliditĂ derivata del provvedimento conclusivo del procedimento.
In linea di massima, la giurisprudenza ha affermato che la mancanza di alcuno degli elementi informativi indicati non comporta inevitabilmente lâillegittimitĂ del provvedimento finale qualora il privato, avuta comunque conoscenza del procedimento, possa attivarsi al fine di acquisire le informazioni che siano state omesse.
Quanto detto vale, in particolare, per la mancata comunicazione dellâunitĂ organizzativa o del responsabile del procedimento, ovvero per la mancata comunicazione dei rimedi esperibili. Tali omissioni costituiscono, dunque, mere irregolaritĂ che, come tali, non determinano lâinvaliditĂ del provvedimento.
Diversamente avviene, invece, per la mancata indicazione dellâoggetto del procedimento, la cui comunicazione, si dice, è essenziale al fine di consentire lâesplicazione dellâattivitĂ collaborativa e difensiva del privato.
In ogni caso, come affermato dal secondo comma dellâart. 21 octies della I. n. 241 del 1990, la mancanza della comunicazione non comporta lâannullabilitĂ del provvedimento finale, ove la p.a. sia in grado di dimostrare in giudizio che il contenuto del provvedimento stesso non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Con riguardo infine al termine entro il quale tale comunicazione deve essere effettuata, nel silenzio della legge, soccorre la giurisprudenza, secondo la quale essa deve essere data entro un congruo termine prima dellâadozione del provvedimento finale, al fine di consentire una piena partecipazione al procedimento, pena lâillegittimitĂ del provvedimento finale.
Le eccezioni allâobbligo di comunicazione di avvio del procedimento
La legge e la giurisprudenza individuano una serie di ipotesi nelle quali deve essere escluso lâobbligo di comunicazione.
In primo luogo, lâart. 7 della L. 241/1990 esclude la sussistenza del predetto obbligo nel caso in cui sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celeritĂ del procedimento.
La giurisprudenza ha individuato una serie di ipotesi in cui lâurgenza deve considerarsi presunta, ossia in re ipsa nella natura del provvedimento che lâamministrazione intende emanare.
Ciò avviene, in particolare, nel caso di provvedimenti urgenti e contingibili emessi dal sindaco, nei casi di occupazione dâurgenza nellâambito delle procedure espropriative, con riguardo alle ordinanze di demolizione degli abusi edilizi, ovvero in presenza di provvedimenti adottati dal prefetto in applicazione del Testo Unico sulle leggi di pubblica sicurezza.
Al di fuori delle ipotesi di urgenza presunta, la giurisprudenza ritiene necessaria la presenza di unâurgenza qualificata, tale cioè da non consentire lâadempimento dellâobbligo di comunicazione senza la compromissione dellâinteresse pubblico al quale il provvedimento finale è diretto. Al fine di sottrarsi allâobbligo di comunicazione, dunque, lâamministrazione dovrĂ provvedere ad indicare nella motivazione del provvedimento finale le predette ragioni di urgenza.
Lâart. 7, comma 2, dâaltra parte, fa salva per lâamministrazione la possibilitĂ di adottare, prima della comunicazione di avvio del procedimento, un provvedimento cautelare. La deroga si spiega per il fatto che il provvedimento cautelare è di per sĂŠ caratterizzato dalle ragioni di urgenza che giustificano lâomissione della comunicazione.
Unâulteriore esclusione dellâobbligo di comunicazione è prevista nellâart. 13 della I. n. 241 del 1990 con riferimento allâattivitĂ della pubblica amministrazione diretta allâemanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.
Secondo lâopinione prevalente, la ragione per la quale tali provvedimenti sono esclusi dallâobbligo di comunicazione è da ricercare nella sussistenza di norme speciali, le quali garantiscono con riguardo a tali atti specifiche forme di partecipazione.
Per tale interpretazione, dunque, la norma vuole evitare duplicazioni di forme partecipative giĂ previste da disposizioni speciali.
Sulla base di tale considerazione, quindi, la giurisprudenza maggioritaria ritiene che lâeccezione allâobbligo di comunicazione potrebbe operare solo ove sussistano disposizioni speciali che dettino apposite regole partecipative e pubblicitarie; in caso contrario, invece, esso dovrebbe permanere.
Tale interpretazione si fonda essenzialmente sulla considerazione che i procedimenti indicati, stante la loro particolare complessitĂ e la rilevanza degli interessi che coinvolgono, necessitano piĂš di altri di un apporto collaborativo da parte del privato.
Dallâart. 13, poi, deriva unâaltra esclusione dellâobbligo di comunicazione con riferimento ai procedimenti tributari.
Si ritiene che la ratio di tale esclusione sia da ricercare nella peculiare struttura del procedimento tributario, in cui esiste un solo soggetto interessato, identificato nel soggetto passivo dâimposta.





