TRIBUNALE CIVILE DI ______

Comparsa di costituzione e richiesta di prosecuzione del processo interrotto

R.G.A.C. N. _________ G.I. dott._______

Per il sig. ___________________, (Cod. Fisc. __________________) nato a _______ il ______________ e residente in ___________ alla Via _______________ n. ____, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al presente atto, dall’avv. _______________, c.f. _______________, del foro di _______________, domiciliato presso il proprio studio professionale sito in sito in _______________ Fax _______________ PEC_______________@pec.it

(Attore in prosecuzione)

Nella causa civile R.G. n. ________ , G.I. dott. ________ ed instaurata dal Sig. ____________ rappresentato e difeso dall’Avv. ________ del Foro di ________ ,con atto di citazione del _________________

(Attore)

Contro il Sig. ________ , rappresentato e difeso dall’Avv. ________ del Foro di ________ ,

(Convenuto)

Premesso che

Il Sig. ____________ con atto di citazione notificato il ___________ ha citato in giudizio innanzi al Tribunale di ________ il Sig. ________ per ivi sentirsi accogliere le conclusioni che a seguire testualmente si riportano «...»,

In data ________ si costituiva in giudizio il Sig. __________ il quale, contestando le pretese di parte attrice, chiedeva l’accoglimento delle seguenti conclusioni: «...»,
All’udienza del ________ , l’Avv. ________ , in qualità di difensore e procuratore di parte attrice, Sig. ________ , ha dichiarato che il proprio assistito è deceduto in data ________ ,
Nella medesima udienza veniva dichiarata l’interruzione del processo ai sensi dell’art. 301 c.p.c.;
Che il Sig. ________ , erede del de cuius, ha interesse alla prosecuzione del giudizio per le seguenti ragioni
«esporre le ragioni su cui si fonda l’interesse alla riassunzione del giudizio»
Tutto ciò premesso, il sig. ________________ , come in epigrafe meglio identificato e difeso

Si costituisce

nel presente giudizio r.g. n. _______, ai sensi dell’art. 302 c.p.c., per far dichiarare le seguenti

Conclusioni:

1) ________
2) ________
con vittoria di spese e competenze di lite
L’interveniente altri

Chiede

che la S.V. Ill.ma Voglia fissare, ai sensi dell’art. 302 c.p.c., l’udienza ai fini della prosecuzione del processo.
Si producono in allegato:
1) _________
2) _________
Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della presente causa ammonta ad € ________
Luogo e data ________
Firma Avv. ________

Art. 299 c.p.c. Morte o perdita della capacità prima della costituzione
Se prima della costituzione in cancelleria o all’udienza davanti al giudice istruttore , sopravviene la morte oppure la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza, il processo è interrotto, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, oppure l’altra parte provveda a citarli in riassunzione, osservati i termini di cui all’articolo 163-bis.

Art. 300 c.p.c. Morte o perdita della capacità della parte costituita o del contumace (1)
Se alcuno degli eventi previsti nell’articolo precedente si avvera nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di procuratore , questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti . Dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo è interrotto, salvo che avvenga la costituzione volontaria o la riassunzione a norma dell’articolo precedente Se la parte è costituita personalmente , il processo è interrotto al momento dell’evento.
Se l’evento riguarda la parte dichiarata contumace, il processo è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è documentato dall’altra parte, o è notificato ovvero è certificato dall’ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all’articolo 292 (2)(3)
Se alcuno degli eventi previsti nell’articolo precedente si avvera o è notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, esso non produce effetto se non nel caso di riapertura dell’istruzione.
(1) La Corte cost., con sentenza 16 ottobre 1986, n. 220 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 75 e 300 c.p.c., nella parte in cui non prevedono, ove emerga una situazione di scomparsa del convenuto, la interruzione del processo e la segnalazione, ad opera del giudice, del caso al pubblico ministero perché promuova la nomina di un curatore, nei cui confronti debba l’attore riassumere il giudizio.
(2) Comma così sostituito dall’art. 46, comma 13, della l. 18 giugno 2009, n. 69 (legge di riforma 2009), con effetto a decorrere dal 4 luglio 2009, per i giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. Il testo precedente recitava: «Se questo riguarda la parte dichiarata contumace, il processo è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è notificato o è certificato dall’ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all’articolo 292».
(3)La Corte cost., con sentenza 29 ottobre 2009, n. 276, ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, una questione di legittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui, non richiamando l’art. 789 del codice di procedura civile, non prevede la dichiarazione d’interruzione del processo nel caso di morte del contumace, certificata dall’ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione relativa al decreto che fissa l’udienza di discussione del progetto di divisione, sollevata, con riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost.

Art. 301 c.p.c. Morte o impedimento del procuratore
Se la parte è costituita a mezzo di procuratore , il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore stesso In tal caso si applica la disposizione dell’articolo 299.
Non sono cause d’interruzione la revoca della procura o la rinuncia ad essa.