Attestazione di conformità di copia analogica (cartacea) di atti o provvedimenti estratti dal fascicolo informatico da notificarsi tramite UNEP o servizio postale.
Attestazione di conformità della copia cartacea di atti e provvedimenti estratti dal fascicolo informatico
Il sottoscritto Avv. ___________________, con studio in ___________________, Via _____________________, c.f. _____________________, nella propria qualità di difensore dell’attore (o convenuto) sig. ____________________ c.f. ___________________, in forza di procura alle liti rilasciata in data ______________, ai sensi del combinato disposto degli artt. 196 octies e 196 undecies Disp. Att. Trans. Codice Procedura Civile
attesta
che la presente copia analogica dell’atto (o provvedimento) _____________________ [descrivere l’atto o il provvedimento indicando la data di emissione, la data di deposito, il numero rg, il numero d’ordine ed eventuale cronologico] è conforme alla copia informatica (o al duplicato informatico) dello stesso presente nel fascicolo informatico rubricato al n. ________ R.G. del Tribunale di __________________.
(Luogo, data)
(Avv. ______, firma)
Nota: L’attestazione di conformità in calce trascritta dovrà essere apposta o a margine, o in calce o su foglio separato congiunto alla copia analogica (cartacea) da notificare, così come disposto dall’art. 196 undecies Disp. Att. Trans. Codice Procedura Civile.
Art. 196 octies Disp. Att. Trans. Codice Procedura Civile
Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti contenuti nel fascicolo informatico o allegati alle comunicazioni e notificazioni di cancelleria
[I]. Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest’ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche, equivalgono all’originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all’originale.
[II]. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al primo comma e attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico ovvero allegati alle comunicazioni telematiche. Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico o dall’allegato alla comunicazione telematica e munite dell’attestazione di conformità hanno la stessa efficacia probatoria dell’atto che riproducono. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine.
[III]. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all’ordine del giudice.
Art. 196 undecies Disp. Att. Trans. Codice Procedura Civile
Modalità dell’attestazione di conformità
[I]. L’attestazione di conformità della copia analogica, prevista dalle disposizioni del presente capo, dal codice e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, congiunto materialmente alla medesima.
[II]. L’attestazione di conformità di una copia informatica è apposta nel medesimo documento informatico.
[III]. Nel caso previsto dal secondo comma, l’attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l’individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Se la copia informatica è destinata alla notifica, l’attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.
[IV]. I soggetti che compiono le attestazioni di conformità previste dagli articoli 196-octies, 196-novies e 196-decies, dal codice e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto.





