Art. 49 CdS Veicoli a trazione animale
Codice della strada – D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285
1. I veicoli a trazione animale sono i veicoli trainati da uno o più animali e si distinguono in:
a) veicoli destinati principalmente al trasporto di persone;
b) veicoli destinati principalmente al trasporto di cose;
c) carri agricoli destinati a trasporti per uso esclusivo delle aziende agricole.
2. I veicoli a trazione animale muniti di pattini sono denominati slitte.(4)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.