Art. 49 CdS Veicoli a trazione animale

Codice della strada – D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285

1. I veicoli a trazione animale sono i veicoli trainati da uno o più animali e si distinguono in:
a) veicoli destinati principalmente al trasporto di persone;
b) veicoli destinati principalmente al trasporto di cose;
c) carri agricoli destinati a trasporti per uso esclusivo delle aziende agricole.

2. I veicoli a trazione animale muniti di pattini sono denominati slitte.(4)

Testo in vigore dal 30 giugno 1993

Note di aggiornamento

Aggiornamento (4)

Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.