Art. 48 CdS Veicoli a braccia

Codice della strada – D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285

1. I veicoli a braccia sono quelli:
a) spinti o trainati dall’uomo a piedi;
b) azionati dalla forza muscolare dello stesso conducente.(4)

Testo in vigore dal 30 giugno 1993

Note di aggiornamento

Aggiornamento (4)

Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.