Art. 48 CdS Veicoli a braccia
Codice della strada – D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285
1. I veicoli a braccia sono quelli:
a) spinti o trainati dall’uomo a piedi;
b) azionati dalla forza muscolare dello stesso conducente.(4)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.