Art. 155 CdS Limitazione dei rumori

Codice della strada – D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285

1. Durante la circolazione si devono evitare rumori molesti causati sia dal modo di guidare i veicoli, specialmente se a motore, sia dal modo in cui è sistemato il carico e sia da altri atti connessi con la circolazione stessa.

2. Il dispositivo silenziatore, qualora prescritto, deve essere tenuto in buone condizioni di efficienza e non deve essere alterato.

3. Nell’usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora a bordo dei veicoli non si devono superare i limiti sonori massimi di accettabilità fissati dal regolamento.

4. I dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono limitare l’emissione sonora ai tempi massimi previsti dal regolamento e, in ogni caso, non devono superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a €
173.(19)(29)(43)(52)(64)(80)(89)(101)(114)(124)(145)

Testo in vigore dal 13 gennaio 2019

Note di aggiornamento

Aggiornamento (19)

Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.

Aggiornamento (29)

Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.

Aggiornamento (43)

Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001.

Aggiornamento (52)

Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.

Aggiornamento (64)

Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005.

Aggiornamento (80)

Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007.

Aggiornamento (89)

Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009.

Aggiornamento (101)

Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010, n. 305) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2011.

Aggiornamento (114)

Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012, n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2013.

Aggiornamento (124)

Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2012, n. 302) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2015.

Aggiornamento (145)

Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.