Art. 140 CdS Principio informatore della circolazione

Codice della strada – D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285

1. Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.

2. I singoli comportamenti, oltre quanto già previsto nei precedenti titoli, sono fissati dalle norme che seguono.

Testo in vigore dal 1° gennaio 1993

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.