Art. 137 CdS Certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e permessi internazionali di guida

Codice della strada – D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285

1. I certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi necessari per circolare negli stati nei quali, ai sensi delle convenzioni internazionali, tali documenti siano richiesti, sono rilasciati dagli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, previa esibizione dei documenti di circolazione nazionali.

2. I competenti uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri rilasciano i permessi internazionali di guida, previa esibizione della patente.(10)(15)

Testo in vigore dal 30 giugno 2003

Note di aggiornamento

Aggiornamento (10)

Il D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575 ha disposto (con l’art. 16, comma 3) che “Le disposizioni contenute nell’art. 12 sono rese operative decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.”

Aggiornamento (15)

Il D.L. 25 novembre 1995, n. 501, convertito con modificazioni dalla L. 5 gennaio 1996, n. 11, nel modificare l’art. 16, comma 1 del D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, ha conseguentemente disposto (con l’art. 2, comma 2) che la presente modifica decorre dal 1 ottobre 1995.

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.