Art. 136-ter CdS Provvedimenti inerenti il diritto a guidare adottati nei confronti di titolari di patente di guida rilasciata da Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo

Codice della strada – D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285

1. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, commetta una violazione dalla quale, ai sensi del presente codice, derivi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, si applicano le disposizioni dell’articolo 135, comma 5.

2. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, commetta una violazione dalla quale, ai sensi del presente codice, derivi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, si applicano le disposizioni dell’articolo 135, comma 6.

3. Qualora un conducente circoli in violazione del provvedimento emanato ai sensi del comma 1, si procede ai sensi del comma 2.
Qualora il conducente circoli in violazione del provvedimento emanato ai sensi del comma 2, si applicano le sanzioni dell’articolo 116, commi 15 e 17.(102)

Testo in vigore dal 15 maggio 2011

Note di aggiornamento

Aggiornamento (102)

Il D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59 ha disposto (con l’art. 28, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano a decorrere dal 19 gennaio 2013, ad eccezione di quelle contenute negli articoli 9, comma 2, 22, comma 1, e 23, nonché nell’allegato III, con riferimento alle patenti per le categorie A, A1, B, BE, C, CE, D, DE, KA e KB”.

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.