Art. 94 CPI Menzione di riserva

Codice della proprietà industriale – D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30

1. La topografia, il prodotto a semiconduttori ed il suo involucro esterno possono recare una menzione costituita da:
a) il segno T racchiuso da un cerchio;
b) la data in cui per la prima volta la topografia è stata oggetto di sfruttamento commerciale;
c) il nome, la denominazione o la sigla del titolare dei diritti sulla topografia.

2. Tale menzione prova l’avvenuta registrazione della topografia, ovvero la rivendicazione della titolarità sulla topografia o l’intenzione di chiedere la registrazione entro il termine di due anni dalla data del primo sfruttamento commerciale.

3. La menzione non può essere riportata su prodotti per i quali la domanda di registrazione non sia stata presentata entro i due anni dalla data del primo sfruttamento commerciale ovunque nel mondo o sia stata rifiutata definitivamente.

Testo in vigore dal 19 marzo 2005

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.