Art. 90 CPI Contenuto dei diritti
Codice della proprietà industriale – D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
1. I diritti esclusivi sulle topografie dei prodotti a semiconduttori consistono nella facoltà di:
a) riprodurre in qualsiasi modo o forma, totalmente o parzialmente, la topografia;
b) sfruttare commercialmente, ovvero detenere o distribuire a scopo di commercializzazione, ovvero importare una topografia o un prodotto a semiconduttori in cui è fissata la topografia.
2. Lo sfruttamento commerciale è costituito dalla vendita, l’affitto, il leasing o qualsiasi altro metodo di distribuzione commerciale o l’offerta per tali scopi.