Art. 44 CPI Durata del diritto di utilizzazione economica per diritto d’autore

Codice della proprietà industriale – D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30

1. I diritti di utilizzazione economica dei disegni e modelli industriali protetti ai sensi dell’articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, durano tutta la vita dell’autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte o dopo la morte dell’ultimo dei coautori.

2. Comma abrogato dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131.

3. Comma abrogato dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131.

Testo in vigore dal 2 settembre 2010

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.