Art. 35 CPI Prodotto complesso

Codice della proprietà industriale – D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30

1. Il disegno o modello applicato od incorporato nel componente di un prodotto complesso possiede i requisiti della novità e del carattere individuale soltanto:
a) se il componente, una volta incorporato nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione e cioè durante l’utilizzazione da parte del consumatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza e riparazione;
b) se le caratteristiche visibili del componente possiedono di per sé i requisiti di novità e di individualità.

Testo in vigore dal 19 marzo 2005

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.