Art. 98 CPA Misure cautelari

Codice del processo amministrativo – D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104

1. Salvo quanto disposto dall’articolo 111, il giudice dell’impugnazione può, su istanza di parte, valutati i motivi proposti e qualora dall’esecuzione possa derivare un pregiudizio grave e irreparabile, disporre la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata, nonché le altre opportune misure cautelari, con ordinanza pronunciata in camera di consiglio.

2. Il procedimento si svolge secondo le disposizioni del libro II, titolo II, in quanto applicabili.

Testo in vigore dal 18 settembre 2012

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.