Art. 97 CPA Intervento nel giudizio di impugnazione

Codice del processo amministrativo – D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104

1. Può intervenire nel giudizio di impugnazione, con atto notificato a tutte le parti, chi vi ha interesse.

Testo in vigore dal 16 settembre 2010

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.