Art. 97 CPA Intervento nel giudizio di impugnazione
Codice del processo amministrativo – D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104
1. Può intervenire nel giudizio di impugnazione, con atto notificato a tutte le parti, chi vi ha interesse.
1. Può intervenire nel giudizio di impugnazione, con atto notificato a tutte le parti, chi vi ha interesse.
Testo in vigore dal 16 settembre 2010
Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.
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