Art. 9 CPA Difetto di giurisdizione
Codice del processo amministrativo – D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104
1. Il difetto di giurisdizione è rilevato in primo grado anche d’ufficio. Nei giudizi di impugnazione è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione.