Art. 8 CPA Cognizione incidentale e questioni pregiudiziali

Codice del processo amministrativo – D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104

1. Il giudice amministrativo nelle materie in cui non ha giurisdizione esclusiva conosce, senza efficacia di giudicato, di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale.

2. Restano riservate all’autorità giudiziaria ordinaria le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio, e la risoluzione dell’incidente di falso.

Testo in vigore dal 16 settembre 2010

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.