Art. 83 CPA Effetti della perenzione
Codice del processo amministrativo – D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104
1. La perenzione opera di diritto e può essere rilevata anche d’ufficio. Ciascuna delle parti sopporta le proprie spese nel giudizio.
1. La perenzione opera di diritto e può essere rilevata anche d’ufficio. Ciascuna delle parti sopporta le proprie spese nel giudizio.
Testo in vigore dal 16 settembre 2010
Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.
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