Art. 81 CPA Perenzione
Codice del processo amministrativo – D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104
1. Il ricorso si considera perento se nel corso di un anno non sia compiuto alcun atto di procedura. Il termine non decorre dalla presentazione dell’istanza di cui all’articolo 71, comma 1, e finchè non si sia provveduto su di essa, salvo quanto previsto dall’articolo 82.