Art. 70 CPA Riunione dei ricorsi

Codice del processo amministrativo – D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104

1. Il collegio può, su istanza di parte o d’ufficio, disporre la riunione di ricorsi connessi.

Testo in vigore dal 16 settembre 2010

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.