Art. 69 CPA Surrogazione del giudice delegato all’istruttoria
Codice del processo amministrativo – D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104
1. La surrogazione del magistrato delegato o la nomina di altro magistrato che debba sostituirlo in qualche atto relativo all’esecuzione della prova è disposta con provvedimento del presidente, ancorché la delega abbia avuto luogo con ordinanza collegiale.