Art. 69 CPA Surrogazione del giudice delegato all’istruttoria

Codice del processo amministrativo – D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104

1. La surrogazione del magistrato delegato o la nomina di altro magistrato che debba sostituirlo in qualche atto relativo all’esecuzione della prova è disposta con provvedimento del presidente, ancorché la delega abbia avuto luogo con ordinanza collegiale.

Testo in vigore dal 16 settembre 2010

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.