Art. 58 CPA Revoca o modifica delle misure cautelari collegiali e riproposizione della domanda cautelare respinta

Codice del processo amministrativo – D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104

1. Le parti possono riproporre la domanda cautelare al collegio o chiedere la revoca o la modifica del provvedimento cautelare collegiale se si verificano mutamenti nelle circostanze o se allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso, l’istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza.

2. La revoca può essere altresì richiesta nei casi di cui all’articolo 395 del codice di procedura civile.

Testo in vigore dal 16 settembre 2010

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.