Art. 57 CPA Spese del procedimento cautelare

Codice del processo amministrativo – D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104

1. Con l’ordinanza che decide sulla domanda il giudice provvede sulle spese della fase cautelare. La pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo il provvedimento che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza di merito.

Testo in vigore dal 8 dicembre 2011

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.