Art. 4 CPA Giurisdizione dei giudici amministrativi

Codice del processo amministrativo – D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104

1. La giurisdizione amministrativa è esercitata dai tribunali amministrativi regionali e dal Consiglio di Stato secondo le norme del presente codice.

Testo in vigore dal 16 settembre 2010

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.