Art. 3 CPA Dovere di motivazione e sinteticità degli atti

Codice del processo amministrativo – D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104

1. Ogni provvedimento decisorio del giudice è motivato.

2. Il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica, secondo quanto disposto dalle norme di attuazione.

Testo in vigore dal 30 ottobre 2016

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.