Art. 3 CPA Dovere di motivazione e sinteticità degli atti
Codice del processo amministrativo – D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104
1. Ogni provvedimento decisorio del giudice è motivato.
2. Il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica, secondo quanto disposto dalle norme di attuazione.