Art. 94 c.p.p. Termine per l’intervento

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Gli enti e le associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato possono intervenire nel procedimento fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall’articolo 484.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1989

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.