Art. 90-bis.1 c.p.p. Informazioni alla vittima di cui all’articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. La vittima del reato di cui all’articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134, sin dal primo contatto con l’autorità procedente, viene informata in una lingua a lei comprensibile della facoltà di svolgere un programma di giustizia riparativa.

Testo in vigore dal 30 dicembre 2022

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.