Art. 89 c.p.p. Citazione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. La persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria è citata per l’udienza preliminare o per il giudizio a richiesta del pubblico ministero o dell’imputato.

2. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni relative alla citazione e alla costituzione del responsabile civile. Non si applica la disposizione dell’articolo 87 comma 3.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1989

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.