Art. 78 c.p.p. Formalità della costituzione di parte civile

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. La dichiarazione di costituzione di parte civile è depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza e deve contenere, a pena di inammissibilità:
a) le generalità della persona fisica o la denominazione dell’associazione o dell’ente che si costituisce parte civile e le generalità del suo legale rappresentante;
b) le generalità dell’imputato nei cui confronti viene esercitata l’azione civile o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo;
c) il nome e il cognome del difensore e l’indicazione della procura;
d) l’esposizione delle ragioni che giustificano la domanda agli effetti civili;
e) la sottoscrizione del difensore.

1-bis. Il difensore cui sia stata conferita la procura speciale ai sensi dell’articolo 100, nonché la procura per la costituzione di parte civile a norma dell’articolo 122, se in questa non risulta la volontà contraria della parte interessata, può conferire al proprio sostituto, con atto scritto, il potere di sottoscrivere e depositare l’atto di costituzione.

2. Se è presentata fuori udienza, la dichiarazione deve essere notificata, a cura della parte civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione.

3. Se la procura non è apposta in calce o a margine della dichiarazione di parte civile, ed è conferita nelle altre forme previste dall’articolo 100, commi 1 e 2, essa è depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione della parte civile. (110)

Testo in vigore dal 30 dicembre 2022

Note di aggiornamento

AGGIORNAMENTO (110)
La L. 16 dicembre 1999, n. 479, ha disposto (con l’art. 13, comma 4) che “ La deposizione di cui al comma 2 si applica anche alle procure conferite prima della data di entrata in vigore della presente legge.”

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 78 c.p.p. appartiene al titolo V del libro I, dedicato alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria, e fissa le formalità della costituzione di parte civile, cioè dell’atto con cui il danneggiato dal reato esercita nel processo penale l’azione civile per le restituzioni e il risarcimento (art. 74 c.p.p.). La disposizione risponde a un’esigenza di certezza: l’ingresso di una domanda civile nel processo penale ne altera l’oggetto e il numero delle parti, e il legislatore richiede perciò un atto formale, completo fin dall’origine, presidiato dalla sanzione dell’inammissibilità.

Il testo è stato inciso da due interventi. La legge 16 dicembre 1999, n. 479 ha sostituito il comma 3, relativo alla procura conferita con atto separato. Il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma Cartabia), con l’art. 5, comma 1, lett. b), ha aggiunto alla lettera d) del comma 1 le parole “agli effetti civili” e ha inserito il comma 1-bis sul potere del sostituto del difensore. Le modifiche sono in vigore dal 30 dicembre 2022 e si collegano al nuovo art. 573, comma 1-bis, c.p.p., che in caso di impugnazione per i soli interessi civili prevede il rinvio al giudice civile. Per il procedimento davanti al giudice di pace provvede l’art. 23 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

Contenuto della disposizione

Forme (comma 1). La dichiarazione è depositata nella cancelleria del giudice che procede oppure presentata in udienza. Deve contenere, a pena di inammissibilità: a) le generalità della persona fisica o la denominazione dell’ente o dell’associazione che si costituisce, con le generalità del legale rappresentante; b) le generalità dell’imputato o le indicazioni idonee a identificarlo; c) il nome e il cognome del difensore e l’indicazione della procura; d) l’esposizione delle ragioni che giustificano la domanda agli effetti civili, ossia la causa petendi; e) la sottoscrizione del difensore.

Sostituto del difensore (comma 1-bis). Il difensore munito della procura speciale dell’art. 100 c.p.p. e della procura per la costituzione dell’art. 122 c.p.p. può conferire al proprio sostituto, con atto scritto, il potere di sottoscrivere e depositare l’atto, salvo che la parte abbia manifestato una volontà contraria.

Costituzione fuori udienza (comma 2). La dichiarazione presentata fuori udienza deve essere notificata, a cura della parte civile, alle altre parti, e produce effetto nei confronti di ciascuna dal giorno della notificazione.

Procura separata (comma 3). Se la procura non è apposta in calce o a margine della dichiarazione ed è conferita con le altre forme dell’art. 100, commi 1 e 2, c.p.p. (atto pubblico o scrittura privata autenticata), va depositata in cancelleria o presentata in udienza insieme alla dichiarazione.

Profili applicativi

La causa petendi dopo la riforma. Prima del 2022 la giurisprudenza riteneva sufficiente, quando il nesso tra reato e danno era immediato, il richiamo al capo d’imputazione. L’aggiunta delle parole “agli effetti civili” è stata letta come richiesta di un’esposizione più puntuale, modellata sull’atto di citazione: il giudizio sui capi civili può proseguire davanti al giudice civile (artt. 573, comma 1-bis, e 578, comma 1-bis, c.p.p.), e la parte civile deve strutturare fin dall’inizio la domanda in modo compatibile con quel rito. Nella pratica conviene indicare il titolo della pretesa, i pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali lamentati e il nesso con la condotta contestata, oltre alle conclusioni.

Perfezione dell’atto e regolarizzazione. La parte civile acquista la qualità di parte con il deposito in udienza o con la notificazione alle altre parti, senza bisogno di un provvedimento di ammissione; resta salvo il potere di esclusione ai sensi degli artt. 80 e 81 c.p.p. Proprio perché l’atto produce effetti immediati, deve essere completo al momento del deposito: i vizi sanzionati con l’inammissibilità non sono sanabili con le regole del processo civile sulla regolarizzazione della rappresentanza.

Procura. La procura speciale va interpretata secondo il principio di conservazione degli atti: non servono formule sacramentali se il tenore e la collocazione dell’atto escludono incertezze sulla volontà della parte di costituirsi. Per gli enti occorre verificare il potere del rappresentante e, se previsto, l’atto deliberativo interno.

Termini. L’art. 78 c.p.p. disciplina il come della costituzione; il quando è regolato dall’art. 79 c.p.p., che consente la costituzione dall’udienza preliminare fino al compimento degli accertamenti sulla regolare costituzione delle parti in dibattimento (art. 484 c.p.p.), a pena di decadenza.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, sez. III, 2 gennaio 2026, n. 107: dopo il d.lgs. n. 150 del 2022 non basta più il mero richiamo al capo d’imputazione, ma occorre esporre le ragioni della domanda secondo gli schemi dell’atto di citazione civile; nella specie la Corte ha ritenuto adeguata l’esposizione, ancorché sintetica, valorizzata dal giudice d’appello.
  • Cassazione penale, sez. II, 9 luglio 2025, n. 25349: per le costituzioni anteriori alla riforma resta valido l’orientamento per cui la causa petendi è soddisfatta dal richiamo al capo d’imputazione quando il nesso tra reato e pretesa è immediato; la procura speciale va interpretata secondo il principio di conservazione, senza formule sacramentali.
  • Cassazione penale, sez. II, 7 novembre 2024, n. 41105: la parte civile assume la qualità di parte dal deposito in udienza o dalla notificazione dell’atto alle altre parti, senza provvedimento di ammissione; quella costituita fuori udienza con atto notificato è quindi legittimata a chiedere il sequestro conservativo.
  • Cassazione penale, sez. III, 19 novembre 2021, n. 42436: al momento del deposito la dichiarazione deve contenere tutti gli elementi richiesti a pena di inammissibilità, e non si applica la regolarizzazione del difetto di rappresentanza prevista dall’art. 182, comma 2, c.p.c.
  • Cassazione penale, Sezioni Unite, 21 settembre 2023, n. 38481: l’art. 573, comma 1-bis, c.p.p. si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili nei giudizi in cui la costituzione di parte civile è avvenuta dopo il 30 dicembre 2022.
  • Cassazione penale, sez. VI, 10 marzo 2026, n. 9192: il rinvio al giudice civile si estende all’ipotesi di improcedibilità per superamento dei termini dell’art. 344-bis c.p.p., quando la costituzione è successiva all’entrata in vigore delle nuove regole, sul presupposto che la parte civile possa prevedere tale esito strutturando la domanda come richiesto dalla nuova lettera d).

Rapporti con altre norme

L’art. 78 c.p.p. presuppone l’art. 74 c.p.p. sulla legittimazione all’azione civile, l’art. 76 c.p.p. sugli effetti della costituzione e l’art. 77 c.p.p. sulla costituzione per gli incapaci. I termini sono fissati dall’art. 79 c.p.p.; l’esclusione è regolata dagli artt. 80 e 81 c.p.p. e la revoca dall’art. 82 c.p.p. La rappresentanza tecnica è disciplinata dall’art. 100 c.p.p. e la procura speciale dall’art. 122 c.p.p. Sul piano degli esiti, rilevano gli artt. 538 e seguenti c.p.p. sulla decisione dei capi civili, l’art. 573, comma 1-bis, e l’art. 578, comma 1-bis, c.p.p. sulla prosecuzione davanti al giudice civile, l’art. 316 c.p.p. sul sequestro conservativo e l’art. 163 c.p.c., al cui modello si ispira l’esposizione della causa petendi. Nel procedimento davanti al giudice di pace la costituzione è regolata dall’art. 23 del d.lgs. n. 274 del 2000.